Informazioni generali

L’assegno di ricerca è una forma contrattuale “atipica” che solo le Università e gli Enti di Ricerca possono attivare per l’esecuzione di progetti di ricerca con studiosi/e in possesso di curriculum scientifico-professionale idonei allo svolgimento di tali attività, individuati mediante una procedura di selezione pubblica sulla base di uno apposito bando.

L’assegno di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non darà in ogni caso alcun diritto relativo all’accesso ai ruoli del personale universitario.

L’assegno viene conferito attraverso una procedura di selezione pubblica sulla base di un specifico bando. Esso porta alla stipula di un contratto che disciplina la collaborazione per attività di ricerca fra l’Università e il/la candidato/a risultato vincitore/trice. L’assegno di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non darà in ogni caso alcun diritto relativo all’accesso ai ruoli del personale universitario.

Gli assegni di ricerca possono essere attivati attraverso due modalità:

  • Pubblicazione di bandi riferiti a specifici programmi di ricerca dotati di finanziamenti propri;
  • Pubblicazione di un unico bando riferito ad aree scientifiche di interesse, in cui si dispone che siano i/le singoli/e canditati/e a presentare progetti di ricerca; alla domanda il/la candidato/a deve allegare i titoli e le pubblicazioni posseduti.

La richiesta di attivazione dell’assegno di ricerca è presentata all’organo competente della struttura accademica da un professore/essa o ricercatore/trice, interno alla struttura stessa. Egli/Ella sarà responsabile del programma dell’assegno e sarà il tutor dell’assegnista.

L’Ateneo prevede diverse tipologie di assegni di ricerca:

  • L’assegno post corso di studio di II livello (cd “assegno per laureati”) può essere conferito a soggetti in possesso di un curriculum scientifico adeguato per lo svolgimento dell’attività di ricerca e che abbiano conseguito il titolo di laurea magistrale o equivalente. I relativi bandi di selezione dovranno sempre prevedere fra i requisiti di accesso il possesso della laurea magistrale o titolo equivalente.
  • L’assegno post dottorato (cd “assegno post-doc”) può essere conferito a studiosi/e in possesso di un curriculum scientifico/professionale adeguato allo svolgimento di attività di ricerca e che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, in Italia o all’estero (esempio: laurea ante D.M. 509/99, laurea magistrale a ciclo unico). I relativi bandi di selezione prevedranno pertanto, tra i requisiti di partecipazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca.
  • L’assegno per il corso di dottorato (cd “assegno per studi dottorali”) può essere conferito esclusivamente a soggetti già frequentanti o in procinto di iscriversi a un corso di dottorato in quanto risultati vincitori in una selezione per l’ammissione al corso di dottorato. L’Ateneo garantisce condizioni di sostanziale equivalenza rispetto al trattamento economico previsto per la borsa di dottorato (delibera Senato Accademico 24 ottobre 2018).  
  • L’assegno istituito nell’ambito della partecipazione ad un progetto di ricerca finanziato dalla Commissione Europea o da altre istituzioni pubbliche e soggetti privati a livello nazionale/europeo o extra-europeo (cd “assegno su progetti finanziati”), deve essere definito in applicazione dei vincoli previsti dal contratto di finanziamento del progetto di ricerca.

Non sono ammessi/e alle selezioni per l’attribuzione di assegni di ricerca:

  • Candidati/e che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un/a professore/essa appartenente alla struttura accademica che conferisce l’assegno, con il Rettore, con il Direttore/trice Generale o con un/a componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
  • Personale di ruolo di Università, Istituzioni e Enti Pubblici di ricerca e sperimentazione, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché di Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del D.P.R. 382/1980.

La titolarità dell’assegno non è compatibile con:

  • Partecipazione a corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero.
  • Lavoro presso amministrazioni pubbliche, anche se a tempo parziale. In questo caso, il candidato viene collocato in aspettativa per il periodo di durata dell’assegno.

Il/la titolare dell’assegno è tenuto/a a presentare, all’atto della sottoscrizione del contratto, apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante l’assenza di elementi di incompatibilità e gli eventuali assegni usufruiti.

La selezione avviene attraverso i seguenti passaggi:

  • Viene pubblicato un bando di selezione nei siti dell’Ateneo, del Ministero competente e dell’Unione Europea;
  • Vengono presentate le domande di partecipazione;
  • Una commissione di tre membri nominati dal Direttore/trice della struttura accademica valuta i/le candidati/e sulla base dei requisiti indicati nel bando e di un eventuale colloquio, anche in videoconferenza;
  • Vengono redatte e pubblicate nel sito dell’Ateneo le graduatorie, una per ogni area di interesse.

Il contratto relativo all’assegno di ricerca può avere una durata compresa tra 1 e 3 anni e può essere rinnovato.

È possibile assegnare contratti di assegni di ricerca ad uno stesso soggetto per non più di 5 anni per gli assegni finanziati da progetti europei, per non più di 4 anni per tutti gli altri assegni. Il limite va rispettato anche se l’assegno di ricerca è conferito a seguito di concorsi diversi presso lo stesso Ente/Università o Enti/Università distinti. Il rinnovo non può avere durata inferiore ad un anno.

Non concorrono al raggiungimento del tetto dei 5 o 4 anni gli assegni usufruiti contemporaneamente alla frequenza di un corso di dottorato di ricerca senza assegnazione di borsa di studio, limitatamente alla durata legale del corso.

Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni italiane o straniere e utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca.

Un soggetto nel corso della sua carriera non può stipulare contratti in qualità di assegnista di ricerca (art. 22 L.240/2010) e di ricercatore/trice a tempo determinato (art. 24 L. 240/2010) per un periodo superiore a 12 anni, anche se non continuativi e con Università/Enti diversi.

Sono esclusi dal calcolo del limite temporale eventuali periodi di aspettativa per maternità e/o motivi di salute.

Gli assegni di ricerca attribuiti ai sensi della previgente normativa (ex art. 51, comma 6, Legge 449/97) sono esclusi dal computo del limite massimo dei 5 o 4 anni (limite per conferimento assegni di ricerca) sia dal computo dei 12 anni (conferimento assegni di ricerca e contratti di ricercatore a tempo determinato art. 22 e 24 L. 240/10).

Il/la vincitore/trice dell’assegno di ricerca è tenuto/a a presentare, all’atto della sottoscrizione del contratto, apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante gli eventuali assegni fruiti.

Il contratto può essere recesso dall’assegnista stesso con un preavviso di almeno 30 giorni, o dal Direttore/trice della struttura accademica, nel caso di inadempimento grave e rilevante del titolare dell’assegno, ai sensi dell’art. 1460 c.c.

Salvo differente indicazione con apposito decreto ministeriale, il limite massimo e minimo annuale dell’assegno di ricerca sono definiti dal Senato Accademico. A tal proposito, il Senato Accademico, con delibera del 24 ottobre 2018, ha stabilito gli importi conferiti alle varie tipologie di assegni di ricerca.

 

 

Tipo assegno di ricerca

Importo
(esclusi oneri a carico dell’amministrazione)

Minimo

Massimo

Assegno post doc

23.200,00

39.600,00

Assegno per studi dottorali

 

19.370,00
Definito/aggiornato in base alla normativa vigente (a giugno 2018, DM 102 del 9/02/2011)

21.000,00

Assegno per laureati

massimo coincide con minimo
(nessun range)

Assegno progetto finanziato

Stabilito nel contratto di finanziamento del progetto di ricerca


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