L’assegno di ricerca è una forma contrattuale “atipica” che solo le Università e gli Enti di Ricerca possono attivare per l’esecuzione di progetti di ricerca con studiosi/e in possesso di curriculum scientifico-professionale idonei allo svolgimento di tali attività, individuati mediante una procedura di selezione pubblica sulla base di uno apposito bando.
L’assegno di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non darà in ogni caso alcun diritto relativo all’accesso ai ruoli del personale universitario.
L’assegno viene conferito attraverso una procedura di selezione pubblica sulla base di un specifico bando. Esso porta alla stipula di un contratto che disciplina la collaborazione per attività di ricerca fra l’Università e il/la candidato/a risultato vincitore/trice. L’assegno di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non darà in ogni caso alcun diritto relativo all’accesso ai ruoli del personale universitario.
Gli assegni di ricerca possono essere attivati attraverso due modalità:
La richiesta di attivazione dell’assegno di ricerca è presentata all’organo competente della struttura accademica da un professore/essa o ricercatore/trice, interno alla struttura stessa. Egli/Ella sarà responsabile del programma dell’assegno e sarà il tutor dell’assegnista.
L’Ateneo prevede diverse tipologie di assegni di ricerca:
Non sono ammessi/e alle selezioni per l’attribuzione di assegni di ricerca:
La titolarità dell’assegno non è compatibile con:
Il/la titolare dell’assegno è tenuto/a a presentare, all’atto della sottoscrizione del contratto, apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante l’assenza di elementi di incompatibilità e gli eventuali assegni usufruiti.
La selezione avviene attraverso i seguenti passaggi:
Il contratto relativo all’assegno di ricerca può avere una durata compresa tra 1 e 3 anni e può essere rinnovato.
È possibile assegnare contratti di assegni di ricerca ad uno stesso soggetto per non più di 5 anni per gli assegni finanziati da progetti europei, per non più di 4 anni per tutti gli altri assegni. Il limite va rispettato anche se l’assegno di ricerca è conferito a seguito di concorsi diversi presso lo stesso Ente/Università o Enti/Università distinti. Il rinnovo non può avere durata inferiore ad un anno.
Non concorrono al raggiungimento del tetto dei 5 o 4 anni gli assegni usufruiti contemporaneamente alla frequenza di un corso di dottorato di ricerca senza assegnazione di borsa di studio, limitatamente alla durata legale del corso.
Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni italiane o straniere e utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca.
Un soggetto nel corso della sua carriera non può stipulare contratti in qualità di assegnista di ricerca (art. 22 L.240/2010) e di ricercatore/trice a tempo determinato (art. 24 L. 240/2010) per un periodo superiore a 12 anni, anche se non continuativi e con Università/Enti diversi.
Sono esclusi dal calcolo del limite temporale eventuali periodi di aspettativa per maternità e/o motivi di salute.
Gli assegni di ricerca attribuiti ai sensi della previgente normativa (ex art. 51, comma 6, Legge 449/97) sono esclusi dal computo del limite massimo dei 5 o 4 anni (limite per conferimento assegni di ricerca) sia dal computo dei 12 anni (conferimento assegni di ricerca e contratti di ricercatore a tempo determinato art. 22 e 24 L. 240/10).
Il/la vincitore/trice dell’assegno di ricerca è tenuto/a a presentare, all’atto della sottoscrizione del contratto, apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante gli eventuali assegni fruiti.
Il contratto può essere recesso dall’assegnista stesso con un preavviso di almeno 30 giorni, o dal Direttore/trice della struttura accademica, nel caso di inadempimento grave e rilevante del titolare dell’assegno, ai sensi dell’art. 1460 c.c.
Salvo differente indicazione con apposito decreto ministeriale, il limite massimo e minimo annuale dell’assegno di ricerca sono definiti dal Senato Accademico. A tal proposito, il Senato Accademico, con delibera del 24 ottobre 2018, ha stabilito gli importi conferiti alle varie tipologie di assegni di ricerca.
Tipo assegno di ricerca |
Importo |
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Minimo |
Massimo |
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Assegno post doc |
23.200,00 € |
39.600,00 € |
Assegno per studi dottorali |
19.370,00 € |
21.000,00 € |
Assegno per laureati |
massimo coincide con minimo |
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Assegno progetto finanziato |
Stabilito nel contratto di finanziamento del progetto di ricerca |
Università degli Studi di Trento
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