Non possono essere conferiti assegni di ricerca a:
Il/La titolare dell’assegno è tenuto/a a presentare, all’atto della sottoscrizione del contratto, apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l’assenza di attività incompatibili e gli eventuali assegni fruiti.
Per lo svolgimento di incarichi esterni e interni all’Ateneo, per la frequenza di master universitario o per altre attività esterne occasionali è necessaria, previo parere favorevole del proprio tutor, l’autorizzazione del Direttore della struttura accademica presso cui è attivato l’assegno.
Rimane immutato l’obbligo di integrare l’assolvimento dei propri compiti di ricerca con il rispetto delle regole stabilite da eventuali Enti finanziatori esterni.
L’assegno di ricerca viene certificato con il modello CU (Certificazione Unica), pur essendo un reddito esente. Il compenso viene riportato nell’apposita sezione relativa ai redditi esenti e nella sezione contributiva delle collaborazioni coordinate e contributive.
Trattandosi di redditi esenti l’assegno di ricerca non va indicato in dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico) ed i relativi contributi pur essendo obbligatori non possono essere riportati nella sezione “degli oneri deducibili” della stessa dichiarazione.
L’assegno di ricerca va invece riportato nella dichiarazione ISEE o altre dichiarazioni presentate per il sostegno al reddito.
Il modello CU è rilasciato dall’Ufficio Contabilità Fiscale entro i termini di legge (attualmente entro il 31 marzo per il 2020 ed entro il 16 marzo dal 2021 dell’anno successivo al pagamento). Eventuali copie del modello CU possono essere richieste direttamente inviando una email al seguente indirizzo: fiscale@unitn.it
L'attività di ricerca e l'assegno devono essere sospesi per assenze per malattia superiori a 30 giorni consecutivi in un anno, fermo restando la regolare scadenza del contratto (che non può dunque essere prorogato). L’assegnista deve prontamente comunicare lo stato di malattia ai Servizi Amministrativi-Contabili del Polo di riferimento e al Responsabile Scientifico, allegando il certificato medico.
Si precisa che agli assegnisti di ricerca si applicano le norme disposte dall’art. 1, comma 788 della Legge 296/2006, relative alla corresponsione dell’indennità di malattia a carico dell’INPS, alle fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia.
Non costituisce sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata inferiore a 30 giorni in un anno.
L'attività di ricerca e l'assegno devono essere sospesi in caso di infortunio; il contratto non potrà essere prorogato e quindi manterrà la regolare scadenza. L’assegnista entro tre giorni deve inviare ai Servizi Amministrativi-Contabili del Polo di riferimento e al Responsabile Scientifico, la certificazione medica di infortunio lavorativo.
Le eventuali proroghe di infortunio dovranno essere comunicate tempestivamente
È il periodo di cinque mesi in cui l’assegnista di ricerca ha diritto ad assentarsi dal lavoro per gravidanza e puerperio o per l’adozione/affidamento di un figlio/a.
La titolare di assegno di ricerca deve comunicare ai Servizi Amministrativi-Contabili del Polo di riferimento e al Responsabile Scientifico la data presunta del parto, presentando apposito certificato medico prima del settimo mese di gravidanza.
L’inizio della sospensione obbligatoria, fermo restando la durata complessiva del congedo di maternità, può decorrere da:
- Opzione 2+3: L’assegnista ha diritto ad astenersi dal lavoro a 2 mesi prima del parto e per i successivi 3 mesi.
- Opzione 1+4: L’assegnista di ricerca ha la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto.
- Opzione 0+5: L’assegnista di ricerca ha la facoltà di fruire di tutti i 5 mesi di congedo a partire dal giorno successivo al parto.
Le opzioni 1+4 e 0+5 sono fruibili a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Coloro che sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, devono presentare ulteriore autorizzazione da parte del medico competente dell’Ateneo (per maggiori informazioni, contattare sorveglianzasanitaria@unitn.it o servizioprevenzioneeprotezione@unitn.it).
Le certificazioni che conterranno il riferimento alla data presunta del parto sono ritenute idonee a consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa fino al giorno antecedente alla data presunta del parto.
Questa attestazione deve essere presentata ai Servizi Amministrativi-Contabili del Polo di riferimento entro la fine del settimo mese di gestazione e redatte nel corso dello stesso.
Per maggiori informazioni, consultare la Circolare INPS nr. 148 del 12 dicembre 2019.
Durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità il contratto sarà sospeso e non si percepirà alcun compenso dall’Università, poiché sarà l’INPS ad erogare l’indennità a cui l’assegnista ha diritto durante il periodo di assenza. Quindi, oltre a presentare la documentazione attestante lo stato di gravidanza all’Università, l’assegnista dovrà presentare domanda di congedo per maternità all’Ufficio INPS competente. Il termine di scadenza del contratto sarà prorogato per la durata pari al periodo di astensione, purché entro la scadenza del progetto.
L’assegnista di ricerca in caso di grave rischio per la salute propria e del nascituro ha diritto all’astensione anticipata dal lavoro prima del settimo mese di gravidanza, presentando la certificazione medica rilasciata dal ginecologo del Servizio Sanitario Nazione.
Durante il periodo di astensione anticipata per maternità il contratto sarà sospeso e non si percepirà alcun compenso dall’Università. Il termine di scadenza del contratto sarà prorogato per la durata pari al periodo di astensione, purché entro la scadenza del progetto.
Prima dell’inizio dell’astensione obbligatoria, l’assegnista è tenuta a presentare il certificato medico e la domanda di corresponsione dell’indennità di maternità, purché in possesso dei requisiti previsti (devono risultare accreditate almeno tre mensilità di contribuzione minima nei dodici mesi precedenti il periodo di maternità) ai competenti uffici INPS.
Al termine del congedo obbligatorio l’assegnista deve presentare ai Servizi Amministrativi-Contabili del Polo di riferimento la certificazione attestante il pagamento ricevuto dall’INPS. Per maggiori informazioni si rimanda all’apposita sezione del sito INPS.
È possibile inoltre richiedere un ulteriore periodo di astensione facoltativa dall’attività lavorativa di 6 mesi entro i primi 3 anni del/della figlio/a. Il congedo parentale comporta la temporanea sospensione del contratto (periodo del congedo), purché entro la scadenza del progetto, e non verrà corrisposto alcun compenso dall’Università; il trattamento economico erogato dall’INPS per il congedo parentale non potrà superare tra entrambi i genitori il limite dei 6 mesi.
Il congedo parentale spetta anche agli assegnisti madri o padri anche adottivi o affidatari in quanto qualificati come “lavoratori a progetto e categorie assimilate” iscritti alla Gestione Separata INPS.
Il recesso del contratto può essere esercitato in qualsiasi momento e consensualmente al contratto, sia dal titolare dell’assegno che dall’Università.
L'assegnista può recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni a mezzo di lettera raccomandata.
L’Università può recedere dal contratto, oltre che per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, per l’inadempimento grave e rilevante da parte del titolare dell’assegno, previa segnalazione motivata del tutor al Direttore della struttura accademica di riferimento.
Sì, è prevista mediante DIS-COLL. È un ammortizzatore sociale nazionale previsto dall’art. 15-bis del Decreto legislativo n. 22/2015, modificato dalla Legge n. 81/2017 art. 7. Viene corrisposto mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti dal 1° gennaio dell’anno precedente all’evento di cessazione dal lavoro.
Per chi ha almeno quarant’anni è possibile anche fare richiesta del Reddito di Attivazione al Lavoro, detto anche REAL: si tratta di un ammortizzatore sociale previsto dalla Provincia Autonoma di Trento secondo la Delibera n. 2363/2017, che viene corrisposto una sola volta nell’arco del triennio. (sospeso dal 1° gennaio 2020)
I requisiti per accedere alla DIS-COLL sono i seguenti:
Le modalità di richiesta della DIS-COLL sono le seguenti:
Per maggiori informazioni, consultare il sito web dell’INPS.
È sospeso dal 1° gennaio 2020 – In attesa di aggiornamenti dalla Provincia Autonoma di Trento
Il REAL si compone di due quote: un pacchetto di voucher formativi per facilitare il reinserimento lavorativo e una somma di denaro a titolo di premialità nel caso di rioccupazione.
I requisiti per accedere alla prima quota del REAL sono i seguenti:
I requisiti per accedere alla seconda quota del REAL, oltre ai precedenti, sono:
Dopo aver fissato e sostenuto un colloquio con il Centro per l’impiego, si può beneficiare della prima quota prevista.
In caso di reimpiego, dopo aver maturato entro 6 mesi dal giorno di assunzione 90 giorni di lavoro subordinato (anche non continuativo o con più contratti) o € 3.000,00 di entrate per lavoro autonomo, è possibile presentare la domanda di liquidazione della seconda quota.
Per maggiori informazioni, consultare il sito web dell'Agenzia del Lavoro di Trento, o contattare il Centro per l’impiego competente per residenza personalmente o al numero verde 800 264 760.
La richiesta di certificazione dell’attività svolta, da parte dell’assegnista o di uffici di altri Atenei/Enti, deve essere inoltrata ai Servizi Amministrativi-Contabili del Polo di riferimento.
Università degli Studi di Trento
Ufficio Accoglienza e Servizi al Personale
Via Verdi, 6 – Molino Vittoria, II Piano – 38122 Trento
assegnisti@unitn.it